martedì 3 settembre 2013

LEGA PRO , PRIMA DIVISIONE: LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

La prima giornata di campionato ha decretato le ammende imposte dal giudice sportivo.Per la Prima Divisione ammende a:
€ 1.800,00 SALERNITANA 1919 S.R.L. perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni e facevano esplodere sei petardi, senza conseguenze; gli stessi lanciavano sul terreno di gioco quattro bottiglie semivuote ed esponevano a fine gara un cartello di piccole dimensioni contenente una frase offensiva verso un calciatore della squadra ospite; i medesimi infastidivano, durante la gara, i calciatori della squadra avversaria con un raggio laser.
€ 1.500,00 VIRTUS ENTELLA S.R.L. perché un addetto alla sicurezza apriva un cancello di accesso al terreno di gioco per permettere l'ingresso di tre soggetti non identificati ma riconducibili alla società, allo scopo di consentire ai medesimi di festeggiare la segnatura di una rete e che prontamente rientravano nella tribuna attraverso il medesimo cancello.
€ 1.000,00 PERUGIA CALCIO S.R.L. perché propri sostenitori in campo avverso intonavano, durante la gara, cori offensivi e provocatori verso l'opposta tifoseria; gli stessi danneggiavano i servizi del settore dello stadio loro riservato (obbligo risarcimento danni, se richiesti).
€ 750,00 CALCIO COMO S.R.L. perché propri tesserati danneggiavano la porta dello spogliatoio ad essi riservato (obbligo risarcimento danni, se richiesti).
15/18
€ 500,00 BARLETTA CALCIO S.R.L. perché propri sostenitori, durante la gara, lanciavano sul terreno di gioco una bottiglia semipiena d'acqua, senza conseguenze, ed accendevano nel proprio settore due bengala.
€ 350,00 CATANZARO CALCIO 2011 SRL perché propri sostenitori introducevano ed accendevano nel proprio settore due bengala, uno dei quali veniva lanciato sul terreno di gioco, senza conseguenze.
€ 300,00 NOCERINA S.R.L. perchè propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore otto fumogeni.

DIRIGENTE:
INIBIZIONE FINO AL 30 SETTEMBRE 2013:
CHINELLI EZIO MARIO (LUMEZZANE S.P.A.) perché al termine della gara rivolgeva all'arbitro una frase offensiva.

CALCIATORI ESPULSI:
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:

MARCONI IVAN (SAVONA F.B.C. S.R.L.) per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE:
PALOMEQUE JUAREZ RUBEN (CALCIO COMO S.R.L.) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.
CRIVELLO ROBERTO (FROSINONE CALCIO S.R.L.) per condotta scorretta verso un avversario e per proteste verso l'arbitro.
PEPE ENRICO (PAGANESE CALCIO 1926 SRL) per proteste verso l'arbitro e per condotta scorretta verso un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI:
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE:

DRAME' OUSMANE (UNIONE VENEZIA S.R.L.) per comportamento offensivo verso l'arbitro dopo il termine della gara.

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